Il Trasferimento di QuOTE e AZIENDE negli Accordi di Separazione e DIVORZIO: Aspetti Giuridici e Pratici

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Il Trasferimento di QuOTE e AZIENDE negli Accordi di Separazione e DIVORZIO: Aspetti Giuridici e Pratici

Introduzione

Nel contesto di una separazione personale o un divorzio tra coniugi, il trasferimento di quote e partecipazioni sociali può rappresentare un aspetto cruciale della regolamentazione dei rapporti patrimoniali. Come abbiamo visto per il trasferimento degli immobili in seno a tali accordi, anche tale operazione richiede un’attenta valutazione giuridica e fiscale, al fine di garantire la legittimità dell’accordo e la tutela delle parti coinvolte.

Inoltre, specie quando si parla di aziende a conduzione familiare, è fondamentale che, nella fase patologica del matrimonio, questa non vada ad inficiare il corretto funzionamento dell’azienda. Attraverso degli accordi mirati e cuciti sartorialmente sulle singole esigenze concrete, è possibile infatti evitare lunghi e dispendiosi giudizi, che, da un lato genererebbero incertezza e inasprirebbero i rapporti, dall’altro potrebbero inficiare il funzionamento dell’azienda, con pesanti conseguenze economiche.

La Disciplina Normativa

Il trasferimento di quote societarie nell’ambito di un accordo di separazione è disciplinato dal diritto societario e dalle disposizioni in materia di famiglia. In particolare, per le società di persone (ad esempio, le SNC e le SAS), il trasferimento è subordinato al consenso degli altri soci, salvo diversa previsione statutaria. Per le società di capitali (come le SRL e le SPA), il trasferimento può essere regolato dallo statuto o da patti parasociali che limitano la libera trasferibilità delle quote.

Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di quote nell’ambito di un accordo di separazione può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione prevista dall’art. 19 della Legge n. 74/1987, purché avvenga in esecuzione di una separazione o di un divorzio.

Il beneficio fiscale, specie per aziende con un avviamento e uno storico di notevole entità, è sicuramente da tenere in conto.

Valutazione delle Quote e delle Partecipazioni

Per procedere con il trasferimento delle quote, è essenziale determinarne il valore. La valutazione può avvenire attraverso diversi criteri:

  • Patrimoniale: basato sul valore degli attivi e passivi della società, spesso utilizzato per società con patrimonio immobiliare rilevante.
  • Reddituale: calcolato sulla base dei flussi di reddito generati dalla società, tipico per aziende con attività consolidate o avviamenti apprezzabili, anche a livello di “intangibili” come marchio, liste clienti, conoscenza sul territorio ecc.
  • Misto: che combina i due criteri precedenti per ottenere una stima più equilibrata.

Spesso, per garantire un equo accordo tra le parti, si ricorre a una perizia tecnica elaborata da un esperto indipendente, come un commercialista o un revisore legale.

Il Ruolo dell’Avvocato nella Negoziazione

L’avvocato svolge un ruolo fondamentale nella negoziazione e nella strutturazione dell’accordo di trasferimento delle quote. Oltre a fornire consulenza giuridica sulle implicazioni del trasferimento, l’avvocato ha il compito di tutelare gli interessi del proprio assistito, verificando che l’accordo sia equo e rispettoso della normativa vigente.

In particolare, l’avvocato si occupa di:

  • Redigere e negoziare le clausole contrattuali, per garantire la sicurezza giuridica delle parti;
  • Verificare la compatibilità delle operazioni con lo statuto e gli eventuali patti parasociali, evitando future contestazioni;
  • Coordinare il lavoro di consulenti fiscali e periti, per assicurare una corretta valutazione economica delle quote;
  • Seguire la formalizzazione dell’atto presso il notaio e il Registro delle Imprese, garantendo il rispetto delle procedure legali.

Grazie alla sua competenza, l’avvocato facilita la gestione del trasferimento, prevenendo controversie e assicurando che il passaggio delle quote avvenga nel rispetto degli accordi e della normativa.

Modalità di Trasferimento

Il trasferimento delle quote può avvenire attraverso un atto di cessione sottoscritto dalle parti e, nel caso di quote di SRL, autenticato da un notaio e iscritto nel Registro delle Imprese. Nel caso di società di persone, l’accordo deve essere registrato e, se richiesto dallo statuto, notificato agli altri soci.

Conclusioni

Il trasferimento di quote e partecipazioni sociali nell’ambito di una separazione coniugale è un’operazione complessa che richiede un’attenta pianificazione giuridica e fiscale. È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti per garantire il rispetto della normativa vigente e tutelare gli interessi delle parti coinvolte.

Affidarsi a un avvocato esperto della materia, che comprenda le vostre esigenze, può aiutarvi a tutelare il vostro patrimonio e a prevenire ed evitare che la crisi  matrimoniale si trasformi in una crisi aziendale.

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