
26 Apr Il Trasferimento di QuOTE e AZIENDE negli Accordi di Separazione e DIVORZIO: Aspetti Giuridici e Pratici
Introduzione
Nel contesto di una separazione personale o un divorzio tra coniugi, il trasferimento di quote e partecipazioni sociali può rappresentare un aspetto cruciale della regolamentazione dei rapporti patrimoniali. Come abbiamo visto per il trasferimento degli immobili in seno a tali accordi, anche tale operazione richiede un’attenta valutazione giuridica e fiscale, al fine di garantire la legittimità dell’accordo e la tutela delle parti coinvolte.
Inoltre, specie quando si parla di aziende a conduzione familiare, è fondamentale che, nella fase patologica del matrimonio, questa non vada ad inficiare il corretto funzionamento dell’azienda. Attraverso degli accordi mirati e cuciti sartorialmente sulle singole esigenze concrete, è possibile infatti evitare lunghi e dispendiosi giudizi, che, da un lato genererebbero incertezza e inasprirebbero i rapporti, dall’altro potrebbero inficiare il funzionamento dell’azienda, con pesanti conseguenze economiche.
La Disciplina Normativa
Il trasferimento di quote societarie nell’ambito di un accordo di separazione è disciplinato dal diritto societario e dalle disposizioni in materia di famiglia. In particolare, per le società di persone (ad esempio, le SNC e le SAS), il trasferimento è subordinato al consenso degli altri soci, salvo diversa previsione statutaria. Per le società di capitali (come le SRL e le SPA), il trasferimento può essere regolato dallo statuto o da patti parasociali che limitano la libera trasferibilità delle quote.
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di quote nell’ambito di un accordo di separazione può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione prevista dall’art. 19 della Legge n. 74/1987, purché avvenga in esecuzione di una separazione o di un divorzio.
Il beneficio fiscale, specie per aziende con un avviamento e uno storico di notevole entità, è sicuramente da tenere in conto.
Valutazione delle Quote e delle Partecipazioni
Per procedere con il trasferimento delle quote, è essenziale determinarne il valore. La valutazione può avvenire attraverso diversi criteri:
- Patrimoniale: basato sul valore degli attivi e passivi della società, spesso utilizzato per società con patrimonio immobiliare rilevante.
- Reddituale: calcolato sulla base dei flussi di reddito generati dalla società, tipico per aziende con attività consolidate o avviamenti apprezzabili, anche a livello di “intangibili” come marchio, liste clienti, conoscenza sul territorio ecc.
- Misto: che combina i due criteri precedenti per ottenere una stima più equilibrata.
Spesso, per garantire un equo accordo tra le parti, si ricorre a una perizia tecnica elaborata da un esperto indipendente, come un commercialista o un revisore legale.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Negoziazione
L’avvocato svolge un ruolo fondamentale nella negoziazione e nella strutturazione dell’accordo di trasferimento delle quote. Oltre a fornire consulenza giuridica sulle implicazioni del trasferimento, l’avvocato ha il compito di tutelare gli interessi del proprio assistito, verificando che l’accordo sia equo e rispettoso della normativa vigente.
In particolare, l’avvocato si occupa di:
- Redigere e negoziare le clausole contrattuali, per garantire la sicurezza giuridica delle parti;
- Verificare la compatibilità delle operazioni con lo statuto e gli eventuali patti parasociali, evitando future contestazioni;
- Coordinare il lavoro di consulenti fiscali e periti, per assicurare una corretta valutazione economica delle quote;
- Seguire la formalizzazione dell’atto presso il notaio e il Registro delle Imprese, garantendo il rispetto delle procedure legali.
Grazie alla sua competenza, l’avvocato facilita la gestione del trasferimento, prevenendo controversie e assicurando che il passaggio delle quote avvenga nel rispetto degli accordi e della normativa.
Modalità di Trasferimento
Il trasferimento delle quote può avvenire attraverso un atto di cessione sottoscritto dalle parti e, nel caso di quote di SRL, autenticato da un notaio e iscritto nel Registro delle Imprese. Nel caso di società di persone, l’accordo deve essere registrato e, se richiesto dallo statuto, notificato agli altri soci.
Conclusioni
Il trasferimento di quote e partecipazioni sociali nell’ambito di una separazione coniugale è un’operazione complessa che richiede un’attenta pianificazione giuridica e fiscale. È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti per garantire il rispetto della normativa vigente e tutelare gli interessi delle parti coinvolte.
Affidarsi a un avvocato esperto della materia, che comprenda le vostre esigenze, può aiutarvi a tutelare il vostro patrimonio e a prevenire ed evitare che la crisi matrimoniale si trasformi in una crisi aziendale.
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