Responsabilità della struttura sanitaria in caso di infezione da COVID-19 | Studio Legale Scavo

Responsabilità della struttura sanitaria in caso di infezione da COVID-19 | Studio Legale Scavo

In questi giorni, putroppo, si sente spesso parlare di inchieste avviate dalle maggiori Procure Italiane a carico di strutture ospedaliere, volte ad accertare eventuali profili di illegittimità nelle condotte.

Il delicato compito del giurista, in queste situazioni, è rappresentato da una corretta individuazione  dei potenziali profili di responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus contratte presso le strutture stesse, con la sola finalità di tutela del cittadino, in un’ottica di buon senso e di applicazione delle norme di diritto.

Ci teniamo a precisare, infatti, che questo è un articolo avente una finalità eminentemente chiarificatrice e di mera informazione giuridica, senza finalità speculativa alcuna, nel pieno rispetto della funzione di collegamento tra cittadini e normativa, propria dell’avvocatura.

I principi di diritto ivi descritti si possono infatti applicare non solo alle infezioni da Covid19, ma anche – e più in generale – alle diverse ipotesi di infezione nosocomiale.

Veniamo con ordine.

LA NORMATIVA

In primis, un piccolo chiarimento terminologico: con il termine infezioni nosocomiali (o infezioni ospedaliere) si intendono generalmente infezioni insorte nel corso di un ricovero ospedaliero, non manifeste né in incubazione al momento dell’ingresso (rimangono esclusi, dunque, tutti i soggetti già affetti dalla patologia prima dell’ingresso nella struttura)  e che si rendono evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero, nonché quelle successive alla dimissione, ma causalmente riferibili, per tempo di incubazione, agente patogeno, agente eziologico (il nesso di causa tra ricovero e infezione), nonché  modalità di trasmissione, al ricovero medesimo.

La normativa, sia derivante dalla Legge Gelli-Bianco, sia dai numerosi DPCM emergenziali susseguitisi, ha determinato l’adozione di una serie di linee guida e best practice per ospedali e RSA, il cui rispetto è essenziale al fine di verificare eventuali profili di responsabilità a carico dell’ente stesso.

In buona sostanza, qualora la struttura non abbia rispettato tali normative e linee guida, potrebbe risultare responsabile nei confronti del paziente che ivi abbia contratto il virus, potendone rispondere sia civilmente (risarcimento del danno) sia penalmente (a seconda della fattispecie di reato eventualmente configurabile).

Tuttavia non si può ritenere, per il tema in esame, che l’epidemia da CoVid-19 possa essere considerata una “forza maggiore”  ai fini della valutazione di una sopravvenuta infezione ospedaliera o di una limitazione della responsabilità organizzativa dell’ente, il quale comunque rimane tenuto a rispettare quelle che sono le sopracitate normative igienico sanitarie e le linee guida dettate dal Ministero e dalla Comunità Scientifica (in altri termini, se si fosse reputata sussistente una “forza maggiore”,  la legge avrebbe espressamente derogato al rispetto di dette normative e non potrebbero valutarsi i ridetti profili di responsabilità).

Queste normative si applicano non solo alle strutture sanitarie pubbliche, ma anche alle strutture sanitarie, socio – assistenziali  e socio sanitarie private.

Qualora, al contrario, l’istituto dimostri di aver diligentemente adottato e adempiuto ai provvedimenti normativi e alle linee guida, nessuna responsabilità potrà essere attribuita allo stesso. (come fortunatamente avvenuto nella maggioranza dei casi, con addirittura alcune eccellenze di determinati nosocomi).

Sarà però onere della struttura provare il corretto e diligente adempimento, nonché la riconducibilità del danno a causa non imputabile ad essa,  onere sicuramente complesso in caso di infezioni ospedaliere, a causa della natura delle stesse.

Sul punto, la giurisprudenza ha previsto che L’adozione di specifici modelli organizzativi finalizzati alla riduzione dei rischi, con prevalente finalità di prevenzione, costituisce per la struttura  la prova liberatoria del diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico della stessa.  Occorrerà dunque che l’ente dimostri che i Modelli gestionali di gestione del rischio ospedaliero siano stati correttamente adottati e adoperati nella fattispecie concreta, dovendo essi coprire l’intera durata del ricovero ospedaliero, non solo quella strettamente intesa alla singola operazione.

Riassumendo, nell’applicazione della Legge, il discrimine tra una condotta corretta e una condotta illegittima risiede proprio nel corretto rispetto delle normative igienico sanitarie e delle linee giuda dettate dalla Comunità Scientifica Medica.

IL DANNO RISARCIBILE

Il danno risarcibile può essere sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale.

In molti casi, il danno da infezione da Covid19 comporta delle menomazioni fisiche permanenti, con particolare riferimento alla capacità polmonare e, più in generale, a una diminuzione permanente della piena funzionalità dell’apparato respiratorio. Questi danni, così come tutti quelli che abbiano un nesso di causalità con la patologia, potranno trovare tutela risarcitoria.

In ogni caso, qualora riteniate leso un vostro diritto, vi consigliamo di rivolgervi a un vostro avvocato di fiducia esperto della materia, che sappia consigliarvi al meglio e seguendo il buon senso, evitando di affidarvi a società di vario genere e a “predatori del diritto” il cui obiettivo sia solo “fare cassa”.

Contattateci per ulteriori informazioni, saremo lieti di dare tutela e ascolto ai vostri diritti.

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