Affido condiviso: i genitori devono stare con il figlio per un eguale periodo di tempo? | Studio Legale Scavo Avvocato Separazioni Divorzi Bari

Affido condiviso: i genitori devono stare con il figlio per un eguale periodo di tempo? | Studio Legale Scavo Avvocato Separazioni Divorzi Bari

Come abbiamo visto nel precedente articolo, in tema di affido dei figli, il nostro ordinamento stabilisce che l’affido condiviso costituisce il regime ordinario e prevalente da attuare in caso di separazione o divorzio.

L’affido condiviso è, infatti, quello che maggiormente dovrebbe garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.

  • Come Regolamentare il diritto di visita tra i genitori?

Spesso si pone il problema di come regolamentare il diritto di visita dell’altro genitore non collocatario (cioè che non risiede abitualmente con il minore), e favorire il legittimo diritto dello stesso a coltivare un rapporto sano e continuativo con i figli.

Tale aspetto, già in sede di separazione, ma soprattutto nella vita quotidiana, può rappresentare un motivo di stress e tensione tra i genitori, i quali potrebbero rivendicare entrambi di poter trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio minore.

  • Come delineare, quindi, i tempi che ciascun genitore, soprattutto se non collocatario, dovrà trascorrere con il figlio minore?

Sul punto si è espressa di recente la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 3652/2020, evidenziando che la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.

Dunque, con la citata pronuncia la Cassazione chiarisce che non sussiste alcun automatismo, in caso di affido condiviso, che imponga una ripartizione equa e paritaria del tempo che il minore deve trascorrere con ciascun genitore, ma tale aspetto andrà definito dal Giudice di merito in base alla personalità del soggetto, dei rapporti pregressi che lo stesso ha con il figlio e, soprattutto, a seguito di una valutazione in ordine al modo in cui in passato ciascun genitore si è comportato e si è relazionato con il minore.

Contattaci per ogni richiesta di chiarimento o informazioni!

Condividi: