Un erede ha prelevato soldi dal conto del defunto: cosa fare?

Un erede ha prelevato soldi dal conto del defunto: cosa fare?

Se un erede ha prelevato soldi dal conto del defunto, gli altri eredi possono trovarsi davanti a un problema molto più complesso della semplice divisione dell’eredità. Occorre anzitutto ricostruire quando sono stati effettuati i prelievi, chi li ha disposti, a quale titolo e se il denaro apparteneva effettivamente al defunto. A Bari, come nel resto d’Italia, una verifica tempestiva della documentazione bancaria può essere decisiva per comprendere se determinate somme debbano essere recuperate nell’interesse dell’eredità o degli altri aventi diritto.

Il fatto che un figlio, il coniuge o un altro soggetto potesse operare sul conto non significa infatti, di per sé, che potesse appropriarsi liberamente del denaro.

La questione cambia inoltre sensibilmente a seconda che i prelievi siano avvenuti prima o dopo il decesso.

Cosa succede al denaro presente sul conto dopo la morte?

Quando una persona muore, i rapporti patrimoniali trasmissibili che le appartenevano entrano nel fenomeno successorio.

Se vi sono più eredi, può formarsi una comunione ereditaria: ciascun coerede è titolare della propria quota sui beni e sui diritti compresi nell’eredità, sino alla divisione (leggi qui la nostra guida completa)

Per il conto corrente occorre però utilizzare una formulazione giuridicamente più precisa. Il denaro depositato non viene conservato dalla banca come se fosse fisicamente ancora di proprietà del correntista: con il deposito bancario la banca acquista la proprietà delle somme e assume l’obbligo di restituirle. Nel patrimonio del correntista esiste quindi un credito verso la banca corrispondente alla disponibilità del conto.

Alla morte del titolare, questo rapporto deve essere considerato nella ricostruzione dell’asse ereditario.

La Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che i crediti del defunto, diversamente dai debiti ereditari, non si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, ma entrano nella comunione ereditaria.

Per questo motivo, quando un coerede incassa o trattiene somme che erano di pertinenza del defunto, occorre verificare se quelle somme debbano essere considerate nella successiva regolazione dei rapporti tra gli eredi.

Un erede può prelevare tutti i soldi dal conto del defunto?

Non esiste una risposta valida per ogni situazione.

Bisogna verificare almeno:

  • chi fosse intestatario del conto;
  • se il conto fosse intestato esclusivamente al defunto oppure cointestato;
  • da dove provenissero le somme;
  • chi abbia effettuato materialmente i prelievi;
  • se esistesse una delega bancaria;
  • quando siano avvenute le operazioni;
  • quale fosse la causale dei trasferimenti;
  • se il denaro sia stato utilizzato nell’interesse del defunto;
  • se esistano donazioni o altre attribuzioni patrimoniali da valutare;
  • quali siano le quote spettanti agli eredi.

La disponibilità tecnica del conto non coincide necessariamente con la titolarità sostanziale delle somme.

È proprio questo uno degli errori più frequenti nei conflitti successori.

Prelievi effettuati dopo la morte del titolare

Il caso apparentemente che abbiamo trattato più di frequente è quello in cui un erede ha prelevato soldi dal conto del defunto dopo il decesso.

Si pensi a un conto sul quale, al momento della morte, risultavano 80.000 euro e alla successiva riscossione o trasferimento di una parte rilevante della disponibilità da parte di un solo soggetto.

Non bisogna concludere automaticamente che ogni operazione successiva alla morte costituisca un illecito. Occorre ricostruirne titolo, destinatario e finalità. Ad esempio le spese funerarie è come se fossero state eseguite dal defunto stesso, a livello di diritto.

Se, tuttavia, un soggetto riceve dalla banca somme che non gli spettano e le trattiene, possono sorgere pretese restitutorie.

La Cassazione, con ordinanza n. 19933 del 21 giugno 2022, ha affrontato proprio l’ipotesi del pagamento eseguito dalla banca, dopo la morte del correntista, in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo, precisando che l’azione di restituzione nei confronti del destinatario del pagamento trova disciplina nell’art. 2033 c.c.

La situazione concreta deve quindi essere ricostruita prima di stabilire quale azione esercitare e contro chi.

Il problema più complesso: i soldi prelevati prima della morte

Più delicata è la situazione in cui i prelievi siano avvenuti prima del decesso.

È frequente, ad esempio, che negli ultimi anni di vita una persona anziana conceda a uno dei figli una delega per effettuare pagamenti, prelevare contanti o gestire le esigenze quotidiane.

Dopo la morte, gli altri figli possono scoprire che dal conto sono usciti importi considerevoli.

Immaginiamo che il padre avesse 150.000 euro sul conto e che, nei due anni precedenti alla morte, un figlio delegato abbia effettuato prelievi e bonifici per 90.000 euro.

Alla morte restano soltanto 60.000 euro.

Gli altri eredi potrebbero chiedersi:

dove sono finiti gli altri 90.000 euro?

Questa è una domanda diversa da quella relativa alla semplice divisione del saldo residuo.

La delega sul conto non rende proprietari del denaro

Uno degli aspetti più importanti da chiarire è la differenza tra potere di operare sul conto e titolarità del denaro.

Una delega bancaria può consentire a un soggetto di eseguire determinate operazioni, ma non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle somme in suo favore.

Pertanto, se un figlio era delegato a operare sul conto del genitore, il solo fatto di aver potuto materialmente prelevare denaro non risolve il problema relativo alla destinazione delle somme.

Bisognerà accertare perché il denaro sia stato prelevato.

Potrebbe essere stato utilizzato, ad esempio, per:

  • cure mediche;
  • assistenza domiciliare;
  • spese quotidiane;
  • pagamento di debiti del defunto;
  • lavori sull’immobile del genitore;
  • altre esigenze documentabili.

Ma potrebbe anche essere stato trasferito al delegato per finalità completamente diverse. E, in caso di trasferimenti di somme rilevanti (tenuto conto del tenore di vita e del complessivo patrimonio) potrebbe ravvedersi il caso di donazioni indirette di non modico valore, che vanno poi computate nel complessivo asse ereditario e portate a deconto della quota del singolo erede, con eventuale obbligo di restituzione per la quota eccedente (leggi qui cosa fare in caso di lesione della quota di legittima)

È quindi essenziale evitare conclusioni automatiche e ricostruire documentalmente le operazioni.

E se il conto era cointestato?

La situazione richiede ancora maggiore attenzione quando il conto corrente era cointestato. Innanzi tutto bisogna vedere con chi era cointestato. Era cointestato con un erede legittimo e legittimario (figlio, coniuge) o con un soggetto estraneo?

Infatti la legge prescrive che le somme presenti su un conto cointestato si presuppongono appartenere per la quota del 50% tra i cointestatari.

Quindi, se il conto era cointestato con un legittimario (figlio), la quota del 50% del figlio era di quest’ultimo, che ne poteva fare ciò che voleva, e non va computata alla sua quota di legittima.

Il semplice saldo bancario non permette dunque necessariamente di stabilire quale parte delle somme appartenesse economicamente a ciascun cointestatario.

Occorre analizzare, tra gli altri elementi:

  • provenienza degli accrediti;
  • pensioni e stipendi;
  • bonifici ricevuti;
  • eventuali investimenti disinvestiti;
  • versamenti effettuati dai cointestatari;
  • utilizzo storico del conto;
  • documentazione bancaria disponibile.

Se, ad esempio, un conto era intestato a padre e figlio ma le somme derivavano sostanzialmente dal patrimonio del padre, la cointestazione non dovrebbe essere interpretata automaticamente come prova definitiva dell’appartenenza economica del 50% delle somme al figlio.

Anche la giurisprudenza richiede, in determinate controversie, di verificare la concreta provenienza delle disponibilità.

Per questo, nei contenziosi successori che coinvolgono conti cointestati, l’analisi dei movimenti può assumere un’importanza centrale.

Come scoprire se un erede ha prelevato denaro

Quando nasce il sospetto che un erede abbia prelevato soldi dal conto del defunto, la prima fase non dovrebbe essere l’avvio immediato di una causa.

Prima occorre ricostruire i fatti.

La documentazione bancaria può consentire di individuare:

  • saldo esistente alla data del decesso;
  • bonifici in entrata e in uscita;
  • prelievi di contante;
  • assegni;
  • giroconti;
  • trasferimenti verso altri rapporti;
  • eventuali operazioni su titoli e investimenti.

L’obiettivo è costruire una vera e propria cronologia finanziaria.

Non basta sapere che “sul conto mancano dei soldi”.

Occorre capire quando sono usciti, come sono usciti e dove sono andati e chi li ha utilizzati.

Perché gli estratti conto possono diventare decisivi

Un esempio aiuta a comprendere il problema.

Supponiamo che una madre muoia lasciando tre figli.

Dalla documentazione immediatamente disponibile risulta un conto con 20.000 euro.

Uno dei figli, però, ricorda che pochi anni prima la madre aveva venduto un immobile per 180.000 euro.

Dall’esame della documentazione bancaria potrebbero emergere bonifici ripetuti verso il conto di uno dei figli oppure consistenti prelievi in contanti.

Questo non dimostra automaticamente che vi sia stata un’appropriazione illegittima.

Ma crea un fatto concreto da approfondire:

qual era la causa di quei trasferimenti?

La risposta può modificare sensibilmente la ricostruzione dell’eredità.

Prelievi in contanti: la prova può essere più difficile

I bonifici hanno normalmente un destinatario identificabile.

Il contante è più problematico.

Se risultano numerosi prelievi allo sportello o al bancomat, occorrerà comprendere chi abbia effettuato materialmente le operazioni e quale destinazione abbiano avuto le somme.

Immaginiamo prelievi per:

5.000 euro;
10.000 euro;
8.000 euro;
12.000 euro.

Il solo estratto conto dimostra l’uscita del denaro, ma non necessariamente chi ne sia divenuto beneficiario finale.

Per questo la strategia probatoria deve essere costruita sul caso concreto, utilizzando la documentazione bancaria insieme agli altri elementi disponibili.

E se l’erede sostiene che i soldi erano un regalo?

Questa è una delle contestazioni più frequenti.

Chi ha ricevuto le somme potrebbe affermare:

“Me le aveva regalate nostro padre”.

A quel punto il problema cambia.

Occorre verificare se vi sia stata effettivamente un’attribuzione gratuita e quale disciplina giuridica sia applicabile, anche considerando forma, importo, modalità dell’operazione e circostanze concrete.

Inoltre, una liberalità effettivamente compiuta in vita non diventa automaticamente irrilevante ai fini successori.

A seconda della situazione possono entrare in gioco istituti differenti, tra cui:

  • collazione;
  • imputazione;
  • tutela dei legittimari;
  • azione di riduzione.

È quindi necessario distinguere tra somma sottratta senza titolo e somma effettivamente attribuita dal defunto in vita.

Sono situazioni giuridicamente differenti e possono richiedere azioni differenti.

Cosa succede se le somme devono rientrare nei rapporti ereditari?

Una volta ricostruito che determinate somme sono di pertinenza dell’eredità o devono comunque essere considerate nei rapporti tra coeredi, occorre individuare lo strumento giuridico corretto per far valere la pretesa.

La soluzione dipende dalla situazione.

Potrebbe essere necessario chiedere:

  • restituzione di determinate somme;
  • accertamento della consistenza del patrimonio ereditario;
  • rendiconto di una gestione;
  • considerazione delle somme nelle operazioni divisionali;
  • collazione di attribuzioni ricevute;
  • tutela della quota di legittima;
  • riduzione di liberalità lesive, quando ne ricorrano i presupposti.

Non esiste quindi una generica “causa per soldi prelevati dall’eredità”.

La qualificazione giuridica dipende da quando è avvenuto il trasferimento, da chi, in favore di chi e a quale titolo.

Sottrazione di beni ereditari: attenzione alle conseguenze

Esistono poi situazioni particolarmente delicate nelle quali il comportamento dell’erede non consiste semplicemente in una divergenza sulla divisione, ma nella sottrazione o nell’occultamento di beni appartenenti all’eredità.

Il Codice civile dedica specifiche disposizioni a queste condotte.

Per questo motivo è importante non confondere tre scenari:

  1. denaro utilizzato legittimamente nell’interesse del defunto;
  2. denaro ricevuto dal defunto durante la vita;
  3. denaro appartenente all’eredità sottratto o occultato dopo l’apertura della successione.

La qualificazione corretta del comportamento può produrre conseguenze molto diverse.

Cosa fare concretamente se sospetti prelievi

Quando emergono anomalie sul conto del defunto, è utile procedere con ordine.

Primo: ricostruire il patrimonio.
Occorre individuare conti correnti, depositi, investimenti e altri rapporti finanziari riferibili al defunto.

Secondo: acquisire e analizzare la documentazione.
Il saldo alla morte, da solo, spesso non basta. È la storia precedente del rapporto che può far emergere le operazioni rilevanti.

Terzo: distinguere le operazioni precedenti da quelle successive alla morte.
La distinzione può modificare radicalmente la disciplina applicabile.

Quarto: individuare il beneficiario delle somme.
Bonifici, assegni e trasferimenti sono normalmente più semplici da ricostruire rispetto ai prelievi in contanti.

Quinto: verificare il titolo dell’operazione.
Spesa sostenuta per il defunto? Restituzione di un prestito? Donazione? Pagamento? Prelievo privo di giustificazione? Ogni ipotesi richiede una verifica diversa.

Sesto: ricostruire le quote ereditarie.
Solo dopo aver definito patrimonio e aventi diritto è possibile valutare l’effettiva incidenza economica delle somme contestate.

Settimo: valutare la richiesta di restituzione e l’eventuale azione giudiziaria.
Una volta ricostruiti i fatti può essere formulata una contestazione precisa, evitando richieste generiche difficili da sostenere.

Perché conviene intervenire prima della divisione ereditaria

Scoprire le anomalie prima di concludere la divisione può essere particolarmente importante.

Dividere soltanto i beni formalmente ancora presenti rischia infatti di lasciare irrisolta la questione relativa alle somme precedentemente uscite dal patrimonio.

Immaginiamo un’eredità apparentemente composta da:

  • immobile del valore di 200.000 euro;
  • conto corrente di 20.000 euro.

Se emerge che, poco prima della morte, altri 100.000 euro sono stati trasferiti a uno dei coeredi, limitarsi a dividere i 220.000 euro attualmente visibili potrebbe non consentire di affrontare correttamente tutti i rapporti economici tra gli eredi.

Prima della divisione può quindi essere necessario ricostruire l’intero patrimonio rilevante.

Mediazione e causa tra coeredi

Molte controversie successorie possono essere affrontate inizialmente attraverso una richiesta documentata alla controparte.

Se non è possibile raggiungere un accordo, può rendersi necessario il procedimento di mediazione nei casi previsti dalla legge e, successivamente, l’azione giudiziaria.

In materia di successioni ereditarie, la mediazione costituisce infatti una condizione di procedibilità per le controversie rientranti nell’ambito previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La fase stragiudiziale non deve essere considerata soltanto come un adempimento formale.

Quando la documentazione bancaria è chiara, può diventare il momento nel quale formulare una richiesta economicamente precisa:

“Risultano trasferimenti per X euro; queste sono le operazioni contestate; questo è il titolo per il quale se ne chiede la restituzione o la considerazione nei rapporti ereditari”.

Una contestazione documentata è molto diversa da una generica accusa tra familiari.

Il caso deve essere analizzato prima di accusare il coerede

La presenza di prelievi o bonifici non significa automaticamente che sia stato commesso un illecito.

Questa precisazione è fondamentale.

Dietro un’operazione possono esserci:

  • spese sostenute per il defunto;
  • rimborsi;
  • pagamenti autorizzati;
  • attribuzioni gratuite;
  • rapporti economici precedenti;
  • somme appartenenti in realtà al cointestatario;
  • operazioni che richiedono semplicemente di essere documentate.

Prima di contestare formalmente un altro erede è quindi opportuno ricostruire i fatti.

L’obiettivo non è partire da un’accusa, ma stabilire se il patrimonio ereditario sia stato correttamente ricostruito.

FAQ

Un figlio delegato sul conto può prelevare i soldi del genitore?

La delega consente di compiere le operazioni previste dal rapporto con la banca, ma non attribuisce automaticamente al delegato la proprietà del denaro. Occorre verificare la destinazione delle somme e il titolo in base al quale sono state utilizzate.

Cosa posso fare se mio fratello ha prelevato i soldi dal conto di mio padre?

Occorre innanzitutto ricostruire le operazioni bancarie e distinguere i prelievi avvenuti prima della morte da quelli successivi. Una volta individuati importi, destinatari e causali, è possibile valutare l’eventuale richiesta di restituzione o gli altri strumenti successori applicabili.

Posso chiedere gli estratti conto del genitore defunto?

L’erede può avere interesse ad acquisire la documentazione relativa ai rapporti bancari del defunto per ricostruire la consistenza dell’eredità. Modalità, documentazione richiesta e periodo concretamente acquisibile devono essere verificati in relazione alla richiesta e al rapporto bancario.

Se il conto era cointestato, metà dei soldi appartiene automaticamente all’altro intestatario?

Non necessariamente ai fini dei rapporti interni tra le parti. La cointestazione è un elemento importante, ma in caso di contestazione può essere necessario verificare la provenienza effettiva delle somme e i rapporti tra i cointestatari.

Se mio fratello dice che i soldi gli erano stati regalati?

Occorre verificare se vi sia stata realmente una liberalità, con quali modalità sia stata effettuata e quali conseguenze possa produrre nella successione. Possono assumere rilievo, a seconda del caso, collazione e tutela della quota di legittima.

È possibile recuperare somme prelevate prima della morte?

In determinati casi sì, ma il prelievo precedente alla morte non è di per sé sufficiente. Bisogna ricostruire chi abbia ricevuto il denaro, perché e in base a quale rapporto giuridico.

E se i soldi sono stati prelevati dopo la morte?

È necessario verificare chi abbia riscosso le somme e se fosse legittimato a riceverle. La Cassazione ha riconosciuto, in un caso di pagamento bancario successivo alla morte a soggetto non legittimato, la possibilità di esercitare l’azione restitutoria nei confronti del destinatario del pagamento.

Bisogna fare subito causa?

Non necessariamente. La prima attività dovrebbe essere la ricostruzione documentale. Una volta individuate le operazioni contestabili, si può valutare una richiesta stragiudiziale, la mediazione e, quando necessario, l’azione giudiziaria.

Prelievi dal conto del defunto: quando rivolgersi a un avvocato successioni a Bari

Quando un erede ha prelevato soldi dal conto del defunto, dividere semplicemente ciò che resta può non essere sufficiente. Il rischio è definire la successione senza avere prima ricostruito correttamente il patrimonio e le operazioni compiute sul conto.

Lo Studio Legale Scavo di Bari assiste eredi e coeredi nella verifica delle controversie successorie, nell’analisi della documentazione bancaria, nella ricostruzione dei rapporti patrimoniali e nella valutazione delle iniziative stragiudiziali o giudiziali necessarie.

Se sospetti prelievi, bonifici o trasferimenti non giustificati, una verifica preliminare consente di stabilire quali somme siano effettivamente contestabili, quali prove siano disponibili e quale strumento giuridico sia più appropriato.

Per una controversia relativa a conti correnti, somme sottratte o conflitti tra coeredi a Bari e provincia, è possibile richiedere una valutazione allo Studio Legale Scavo Bari – Avvocato Successioni Bari.

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