A chi spetta il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio? | Studio Legale Scavo Avvocato separazioni divorzi bari

A chi spetta il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio? | Studio Legale Scavo Avvocato separazioni divorzi bari

Nel precedente articolo abbiamo visto come si disciplina l’affidamento e il collocamento dei figli. Altra questione spinosa, riguarda la domanda su a chi spetti il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni, in caso di separazione o divorzio.

Vediamo ciò che dice la legge e la giurisprudenza in merito.

  1. Il mantenimento deve essere sia propozionato alle risorse economiche dei genitori, sia deve essere mirato ad assicurare un tenore di vita adeguato al figlio.

La legge dispone tutta una serie di elementi necessari a valutare la misura e la spettanza del mantenimento in favore del figlio. Mentre per il coniuge la Cassazione e il legislatore hanno sempre più abbandonato il parametro del tenore di vita, questo, al contrario, assume un ruolo fondamentale per la commisurazione dell’assegno in favore del figlio. Infatti, mentre per il coniuge si vogliono evitare “rendite parassitarie” (sull’assunto che ciascuno dei coniugi è concausa del naufragio del matrimonio), il mantenimento del pregresso tenore di vita è essenziale per assicurare al figlio lo stesso livello di cura, istruzione, educazione, benessere materiale e morale che gli sarebbe spettato qualora i genitori non si fossero separati, venendo ritenuto il figlio la “vittima incolpevole” della crisi coniugale.

 Pertanto la legge,  al comma 4 dell’art. 337-ter c.c., dispone che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il tutto assicurandosi che il minore riceva tutto ciò che è necessario al soddisfacimento dei suoi bisogni secondo il tenore di vita mantenuto in precedenza.

In caso di affidamento condiviso, che come abbiamo visto risulta essere la regola principale, è escluso che questo comporti in modo automatico che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle esigenze dei figli minori.

La commisurazione del mantenimento, infatti, deve tener conto dei parametri indicati, con particolare riferimento a una compita valutazione delle risorse economiche di ciascun genitore, nonché al collocamento dei figli (è chiaro che il coniuge collocatario principale sosterrà più spese per il mantenimento, cui deve contribuire in misura proporzionale l’altro coniuge).

 Infatti, come evidenziato al punto 5, la valutazione economica della cura e dei compiti domestici deve riversarsi sull’assegno di mantenimento a carico del genitore che non vi adempie. Infatti, la corresponsione dell’assegno è improntata ad un principio di proporzionalità che deve intendersi non in termini meramente reddituali, ma come criterio di adeguatezza rispetto all’effettiva presenza (affettiva ed economica) del genitore nella vita quotidiana dei figli.

Queste regole si applicano sia in caso di separazione, sia in caso di divorzio, proprio perché, come detto prima, la legge vuole tutelare i figli in quanto “parti incolpevoli” della crisi coniugale.

  • Il mantenimento in favore dei figli è sempre dovuto, anche se i figli sono nati al di fuori del matrimonio.

Se una coppia di persone che convivono si separa, nessuno dei due ha l’obbligo di mantenere l’altro, anche se uno dei due dovesse essere privo di un reddito.

Qualora ci dovessero però essere dei dei figli nati dalla relazione, varrebbero le stesse regole relative alle coppie sposate, per cui ogni genitore dovrebbe provvedere al mantenimento dei figli secondo le regole sopra citate.

Se qualcuno dovesse convivere con una persona che ha dei figli, nati da una precedente relazione, nei confronti degli stessi non deve versare nessun mantenimento, mentre nei confronti dei figli nati all’interno della relazione il mantenimento è dovuto.

Parzialmente diverso è l’obbligo del contributo in favore dei figli maggiorenni.

L’obbligo del mantenimento, infatti, non cessa per i genitori automaticamente con il raggiungimento della maggiore età:  l’art. 337- septies c.c.  prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico, in favore dei figli maggiorenni, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica (sul concetto di autosufficienza, torneremo in articoli successivi).

Ovviamente, non può essere riconosciuto l’assegno a favore del figlio maggiorenne che si sottrae volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata alla professionalità acquisita.

 Una volta raggiunta la piena autonomia economica, il diritto al mantenimento cessa e può più rivivere, potendo il figlio maggiorenne reclamare solo gli alimenti, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

In ogni caso, è importante, quando si affronta una crisi coniugale, consultarsi con un avvocato esperto della materia per stabilire quale sia la miglior strada da percorrere nell’interesse dei figli. Il nostro team di avvocati esperti in separazioni e divorzi, operante in Bari e su tutto il territorio di Puglia e Basilicata, saprà assisterti al meglio per la tutela dei diritti tuoi e dei tuoi figli.

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